Compasso: Strumento costituito da due aste collegate da uno snodo, usato per tracciare
circonferenze o per riportare un dato segmento. É considerato rappresentativo
dell'esattezza, della ponderatezza, del rigore nel giudizio e nell'indagine. Il C. è un
utensile mobile, quindi attivo, ed essendo ad apertura variabile, esprime la possibilità
di ampliare il campo d'azione mentale e nella conoscenza di se stesso, rappresentando il
modo di essere di colui che è pronto ad allargare la propria visione dell'Universo. Esso
è inoltre ammonimento a contenere le azioni entro i limiti fissati dalla morale comune e
dalla propria coscienza. Il C. evidenzia la condizione indispensabile per vivere in modo
completo le esperienze esistenziali
che ci vengono proposte dalla vita. Mentre la Squadra, con il suo angolo fisso a 90°, si
presenta come mezzo di riferimento per le nostre osservazioni, il C. propone il nostro
arricchimento interiore come fine mirato delle esperienze. I Simboli di Squadra e
Compasso, uniti insieme in posizioni diverse a seconda del Grado in cui lavora ritualmente
la Loggia, rappresentano il modello di sintesi operativa nella ricerca della conoscenza,
fatto di rigorosità di giudizio e di
volontà d'acquisizione della piena libertà interiore.
La Massoneria considera il Compasso simbolo della Spiritualità. La Squadra (v.), il C ed
il Libro della Legge Sacra (v.), uniti e sempre presenti sull'Ara massonica regolare
nel corso dei Lavori rituali, sono considerati e definiti le Tre Luci Maggiori della
Libera Muratoria.
· 1) lasciare fuori
dal Tempio ogni metallo, durante la breve pausa di riflessione imposta dal Maestro delle
Cerimonie nella Sala dei Passi Perduti (v.). Per metalli sono intesi i problemi, le ansie
e le turbolenze che caratterizzano la vita profana, nonché tutte le passioni che dai
metalli traggono origine. Solo in tale condizione il Massone è in grado di partecipare
fattivamente ai Lavori architettonici;
· 2) squadrare
ritualmente il Tempio, partendo sempre con il piede sinistro e compiendo almeno
un giro completo sui quattro lati del pavimento a scacchi. Occorre seguire un percorso
rettilineo tra gli scacchi bianchi e quelli neri, fermandosi ad ogni angolo con i piedi a
squadra, col piede sinistro rivolto verso il lato ancora da percorrere, evitando andature
troppo dinoccolate o mantenere. Il senso di marcia allapertura dei Lavori sarà
antiorario nel Rituale Simbolico, od orario secondo il Rituale Emulation. Il senso della
squadratura (detta anche marcia od ambulazione) sarà invertito alla
chiusura degli stessi. Secondo alcuni studiosi, tale senso è legato alla posizione dei
tre candelieri a stelo lungo, dette Luci. Il Tempio Massonico non è perennemente
consacrato come quello religioso, in quanto la consacrazione viene effettuata dai fratelli
ad ogni Tornata. Per cui allapertura ognuno deve squadrare il Tempio in modo da
rivolgere la parte spirituale (v. Rebis) del corpo (sinistra) verso le Luci, per
trasmettervi la spiritualità dote essenziale poi richiesta dal rituale di consacrazione
del Tempio stesso. Alla chiusura la marcia sarà invertita, onde consentire ad ognuno di
portare con sé ed in sé lessenza della Sapienza, della Bellezza e della Forza
creata nel corso dei Lavori, secondo quanto auspicato dai tre Dignitari al loro
spegnimento;
· 3) prendere compostamente posto tra le Colonne.
Essere composti in Tempio significa sedersi appoggiandosi allo schienale, mantenendo
quindi il busto in posizione pressoché eretta. I piedi dovranno essere tenuti con i
talloni ravvicinati, le punte dei piedi aperte ad angolo retto, le braccia abbandonate
lungo il corpo e le gambe, fino alle mani che saranno appoggiate sulle ginocchia
(posizione di Ra). A nessun Massone, per quanto blasonato possa essere, è consentita
lassunzione di posizioni diverse da quella sopra indicata;
·
4) prestare la massima attenzione al rituale ed agli interventi, restando sempre agli
ordini del Maestro Venerabile, specie nelluso della parola che devessere "sempre"
richiesta. Bisogna evitare di parlare con altri Fratelli, anche sottovoce, e soprattutto
lasciar liberamente parlare chi ha ricevuto autorizzazione a farlo. Essenziale è evitare
atti od espressioni polemici o provocatori nei confronti dei Fratelli. Qualsiasi azione
che risulti al di fuori di quanto esposto è contrario alla tradizione ed alletica
muratoria, e può essere formalmente censurato sia dal Maestro Venerabile (come dirigente
dei Lavori) che dal primo Sorvegliante (quale responsabile dellArmonia della Loggia)
che dallOratore (in quanto Custode della Legge). Ogni infrazione a questa regola
può essere punita anche con lallontanamento (v.) dai Lavori;
·
5) ogni qual volta ci si alza in piedi, le posizioni da assumere possono essere soltanto
due: allOrdine nel grado, specie quando comandato dal Maestro Venerabile,
oppure di "Rispetto", con la mano destra appoggiata allaltezza del
cuore;
· 6) nel Sacco delle Proposte Tacite (v) vanno
introdotte istanze, richieste e proposte (di passaggio di Grado od aumento di Salario);
vanno consegnate con la mano destra, lato maschile e della materia (v. Rebis),
ovvero della mente; e la mano va visibilmente aperta dopo loperazione, a
dimostrazione che nulla è stato tolto di quanto eventualmente deposto da altri;
· 7) il Tronco della Vedova (v.) va onorato con la mano sinistra,
quella del cuore, il lato spirituale, ed al termine dellofferta non va mai aperta,
dato che dal Tronco si può anche prelevare se si è in stato di bisogno, una condizione
che non va certo ostentata;
· 8) al termine dei Lavori, il
Massone lascia il proprio posto per seguire il Maestro delle Cerimonie nella squadratura
di uscita dal Tempio;
· 9) nella Sala dei Passi Perduti ognuno
dovrà infine attendere luscita dal Tempio dei Dignitari di Loggia, mantenendo in
silenzio la posizione di rispetto fino alla concessione della libertà da parte del
Maestro Venerabile.
· 10) ogni Massone deve frequentare
assiduamente le Tornate di Loggia, un diritto-dovere inderogabile e fondamentale, verso il
quale il Governo della Loggia non può comportarsi né con superficialità né con
eccessiva tolleranza. Imperativo il dovere di giustificare anticipatamente al Maestro
Venerabile ogni forzata assenza, dettagliandone la motivazione. Infine sul tema del C. non
si può certo ignorare né sottovalutare quanto il Grande Oriente dItalia ha
ritenuto opportuno portare alla conoscenza dei Fratelli alla sua Obbedienza, e che viene
qui riportato integralmente: "Nei casi in cui l'intuizione porta l'uomo a
privilegiare la vita basata sull'essere piuttosto che sull'avere, allora i modi d'essere
assumono primaria importanza, ed anche significati ai quali è doveroso rivolgere tutta
l'attenzione. Per poter vivere pienamente la potenza dell'essere, è necessario sviluppare
interiormente una profonda coerenza armonica con il C. Tale coerenza armonica non
può essere raggiunta percorrendo un cammino solitario, escludendo il confronto diretto
con la vita esteriore e con la realtà rappresentata dagli altri esseri umani. Il Lavoro
effettuato nelle Logge porta però all'esperienza diretta della coerenza di modi di essere
armonici, conseguibile attraverso un'azione di ricerca continua, condotta
coralmente da parte dei Fratelli che ad esse appartengono"
· segreto, con lintervento dei soli cardinali;
· semipubblico, al quale partecipano anche i vescovi le cui sedi distino meno di 100 miglia da Roma;
· pubblico, cui prendono parte anche altri dignitari ecclesiastici e laici della corte pontificia, e membri del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede.
Tra gli argomenti trattati nel C. segreto normalmente vi sono le nomine di nuovi cardinali, lannuncio di eventuali rinunce di cardinali, la nomina del cardinale Camerlengo (v.), domanda ai cardinali se si possa procedere alla canonizzazione di qualche beato la cui causa sia stata istruita dalla Congregazione dei Riti. Nel C. pubblico si ha la prima perorazione (istanza di canonizzazione) delle cause di santi già trattate nel C. segreto. Nel C. semipubblico, che si tiene a distanza di pochi giorni o mesi dai precedenti, il papa chiede se si possa procedere alle canonizzazioni di cui si è parlato nei c. precedenti. Nella Chiesa protestante, il C. è un organo costituito da Calvino a Ginevra (detto anche concistorio), composto da sei pastori e da dodici anziani, col compito di giudicare la disciplina religiosa e morale dei cittadini. Oggi in tutte le Chiese riformate (esclusi i presbiteriani) il C. è formato dal pastore del luogo, da anziani e diaconi, con il compito di vigilare gli interessi spirituali della comunità, e provvedere alle opere di carità e di assistenza.
Termine avente il significato letterale di camera chiusa a chiave. Indica sia il luogo dove i cardinali procedono allelezione del pontefice sia il complesso dei cardinali partecipanti. Lorigine della parola C. risale ai tempi dellelezione del successore di Clemente V (1268). Quando i 18 cardinali riuniti a Viterbo, dopo diciotto mesi di riunioni non erano ancora riusciti ad accordarsi su un nome, i cittadini viterbesi dapprima bloccarono rigorosamente gli ingressi del palazzo papale, poi limitarono il vitto dei cardinali a solo pane ed acqua. Gregorio IX, eletto in quelloccasione, con la costituzione "Ubi periculum" (1274) stabiliva condizioni molto rigide per lelezione del papa, che quasi sanzionavano lopera dei cittadini di Viterbo. Parte di queste disposizioni sono state sostanzialmente recepite dalla costituzione "Vacantis Sede Apostolica" di Pio X (1914), che regola lattuale elezione del papa, con le lievi modifiche apportate da Pio XII con la costituzione "Vacantis Apostolicae Sedis" (1945), fra cui la più importante disposizione è la richiesta per lelezione di un voto in più oltre i due terzi dei suffragi, come stabilito in origine. I cardinali debbono riunirsi in C. entro non più di 18 giorni dalla morte del papa, prestare giuramento dinanzi al Camerlengo (v.), quindi il maresciallo del C. (per antica tradizione è un membro della famiglia Chigi) provvede dallesterno alla chiusura delle porte. Dal XV al XVIII secolo i C. si tennero in Vaticano; dopo la morte di Pio VII (1823) il C. si trasferì nel palazzo del Quirinale, fino allelezione di Pio IX (1846). Alla sua morte (1878) il C. ritornò in Vaticano, dove si svolge tuttora nella cappella Sistina. Cardinali e conclavisti (ogni cardinale ha diritto ad un segretario laico) sono tenuti al più assoluto segreto sotto pena di scomunica. Secondo la tradizione, sul C. aleggia linflusso superiore dellEggregoro (v.), in questo caso dello Spirito Santo, che porta i convenuti ad esprimere il proprio voto esclusivamente in funzione del bene reale della Chiesa. Si fanno due votazioni al mattino e due la sera. Dopo ogni votazione le schede vengono bruciate nellapposito caminetto: se la votazione risulta negative con le schede viene bruciata della pece che provoca una fumata nerastra; in caso di risultato positivo vengono invece bruciate solamente le schede, onde provocare una fumata bianca, che segnala allesterno levento. In questa occasione tutti i baldacchini che sovrastano gli stalli cardinalizi vengono abbassati, eccetto quello delleletto. Dopo che questi ha accettato la nomina, riceve ladorazione da parte di tutti i cardinali; quindi il decano dei diaconi annuncia al popolo lavvenuta elezione con la formula: "Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam dominum cardinalem (nome) qui sibi nomen imposuit (nome papale)". Il nuovo papa, rivestito degli abiti bianchi, impartisce poi la sua prima benedizione al popolo, affacciandosi al finestrone della basilica di San Pietro. Atto bilaterale mediante il quale il pontefice ed il capo dello Stato si accordano in generale sulla condizione giuridica della religione e della Chiesa cattolica nel territorio dello Stato, oppure regola particolari questioni religiose od ecclesiastiche. Talvolta gli obblighi vicendevoli di un solo atto formano oggetto di due atti distinti; così il C. di Worms del 1122 risulta del "privilegium Calixtinum" e della "Praescriptio Henrici V". Vengono annoverati anche fra i C. gli atti emanati dai pontefici in seguito ad accordi con lo Stato, che dà successivamente il benestare agli atti stessi. Dal C., come contratto non sorgono che diritti ed obbligazioni reciproci dello Stato contraente e della santa Sede; non sorgono né diritti né obbligazioni per i terzi, e quindi neppure per i soggetti allo Stato od alla Chiesa. Gli atti dello Stato e della santa Sede possono consistere in atti di legislazione o di amministrazione dei contraenti; particolare importanza rivestono gli atti legislativi, cioè la trasformazione delle clausole concordatarie in diritto oggettivo dello Stato ed in diritto territoriale della Chiesa. Per quanto riguarda questultima, la santa Sede non usa emanare unapposita legge, ma si limita a pubblicare negli Acta Apostolicae Sedis il testo del C. con il protocollo dello scambio delle ratifiche, volendo con ciò implicitamente emanare e pubblicare le norme di diritto canonico territoriale contenute nel C., che essa ha assunto lobbligo di statuire in deroga al diritto comune. Gli Stati procedono secondo le norme del proprio diritto costituzionale, attenendosi effettivamente alle stesse disposizioni che valgono per i trattati internazionali. Non vi sono norme particolari sullinterpretazione e lesecuzione dei C. diverse da quelle comuni a tutti i contratti in generale. I C. sfuggono alla competenza della corte permanente gi giustizia internazionale. Ammessa la natura contrattuale del C., indubbiamente è illegale la denuncia unilaterale, mentre invece linadempimento o la violazione del C. da una parte possa dar luogo dallaltra parte alla dichiarazione di ritenersi sciolta dalle obbligazioni assunte. Generalmente si ritiene che i C. diano sempre stipulati con limplicita pattuizione che essi si estinguano se vengono sostanzialmente a mutare le condizioni di fatto esistenti al momento della conclusione; si ritiene però anche che non si tratti di volontà presunta delle parti, ma dellesistenza di una norma generale relativa a tutti i contratti, secondo la quale il mutamento sostanziale della situazione di fatto è causa di estinzione del contratto, e quindi anche dei C. Certo sono gli Stati a rivendicare a sé il diritto di dichiarare cessati gli effetti del c. se, per le mutate condizioni di fatto, essa riesca di danno alla società civile. Sono da considerarsi famosi i C.: il citato di Worms (1122), stipulato tra Callisto II e limperatore Enrico V, con cui si pose fine alle lotte per linvestitura; di Bologna (1516) tra Leone X e limperatore di Francia Francesco I, che fissava le modalità per la concessione dei benefici e per la nomina dei vescovi; del 1801, tra Napoleone Bonaparte e Pio VII, con cui si ristabiliva in Francia lautorità del papa dopo la Rivoluzione francese; i Patti lateranensi del 1929 con lo Stato italiano. Tra gli altri, si ricordano quelli stipulati con Federico Barbarossa (1176), Federico II (1212), il Regno delle due Sicilie (1818), la Russia (1847), la Prussia (1848), la Spagna (1851), lAustria (1885), la Francia (1906), la Lettonia (1922), la Baviera (1925), la Polonia (1925), la Romania (19279, la Lituania (19279, la Prussia (1929), il Baden (1932), lAustria (1933) e la Germania (1933). Papa Martino V resta famoso per aver stipulato C. con molti Stati europei (1417-31), dopo il Grande Scisma dOccidente.